A distanza di quasi 10 anni dalle precedenti abbiamo ora le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018). Il decreto 17 gennaio 2018 è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
L’entrata in vigore è prevista 30 giorni dopo la pubblicazione, ovvero il prossimo 22 marzo 2018. Attendiamo ora gli altri due documenti tecnici: la circolare applicativa con le Istruzioni sulle NTC 2018 e le Appendici agli Eurocodici 2018.
L’uscita di Circolare e NAD non può essere contemporanea all’uscita della norma. La Circolare e NAD, infatti, debbono essere approvati dall’assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e tale approvazione non può avvenire prima che la norma cui riferirsi sia stata ufficializzata pubblicandola sulla Gazzetta Ufficiale.
Le nuove norme aprono uno scenario interessante in termini di rischio sismico, in particolare accettando per l’esistente su cui si interviene (anche se l’edificio è di Classe d’uso III o IV) livelli di sicurezza minori di quelli richiesti alle nuove costruzioni.
Infatti il parametro che rappresenta la sicurezza sismica di un edificio (o vulnerabilità) è espresso dall’indice:
Le NTC2018 prevedono esplicitamente che questo valore possa essere inferiore a 1.
Paragrafo 8.4.2
Paragrafo 8.4.3
Questa posizione, in apparente contrasto con una recente sentenza della Cassazione in merito ad una scuola in provincia di Grosseto, costituirà in futuro la base per rivedere alcune posizioni, in particolare tenendo conto sia delle limitazioni imposte dalla sicurezza e sia di quelle dettate dalle ridotte risorse economiche disponibili.
Dobbiamo capire che un indice di sicurezza pari a 100% è spesso irraggiungibile oltre che, in molti casi, assolutamente privo di senso.
Diventa ora auspicabile che tutti quanti, compresi i magistrati e gli organismi di controllo, leggendolo scritto nero su bianco sul D.M. capiscano l’importanza di non ancorarsi ad un decimale imponendo di adottare soluzioni, a volte impossibili da realizzare, per ottenere un indice di sicurezza pari al 100%.
Negli interventi di miglioramento sismico la vecchia normativa non imponeva il raggiungimento di standard particolari: bastava dimostrare che, con l’intervento si migliorava la risposta strutturale della costruzione nei confronti di un sisma. Ora con le nuove norme tecniche, anche gli interventi di miglioramento sismico devono garantire una prestazione che deve essere incrementata almeno di un valore comunque non minore di 0,1 (tranne destinazioni d’uso particolare).
Come indicato dall’Art. 2 del D.M. i tempi di applicazione sono strettissimi:
Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti uffici prima della data di entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni di cui all’art. 1, si possono continuare ad applicare le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.
Quindi tutto ciò che verrà depositato dopo il 22 marzo 2018 andrà progettato con riferimento alla nuova norma.
Benvenute nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2018!
Ps: non si può non ringraziare le NTC2008 per l’importante lavoro svolto nell’uniformare le condizioni di sicurezza degli edifici in Italia. Purtroppo sappiamo tutti come siano state troppo tardivamente introdotte come obbligatorie, perché sono serviti i morti del terremoto aquilano per suscitare in chi ci governava quel balzo di dignità che ha portato alla loro definitiva applicazione dalla metà del 2009.