Con la Risposta all’Interpello n. 31 dell’11 ottobre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in cui l’asseverazione prevista dall’art. 3 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 28.2.2017 n. 58 sia presentata tardivamente e, quindi, in un momento successivo rispetto al deposito della SCIA, il contribuente non ha diritto a beneficiare del c.d. “sisma bonus” – ossia della detrazione fiscale per gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico di cui all’art. 16, co. 1-bis del d.l.n. 63 del 4.6.2003.
L’Amministrazione Finanziaria ha sottolineato che il citato DM del 2017 è stato emanato in attuazione dell’art. 16, co. 1-quater, del d.l. n. 63/2013; di conseguenza, “l’osservanza delle prescrizioni in esso contenute è funzionale alla fruizione delle maggiori detrazioni correlate agli interventi contemplati dalla citata disposizione“.
Pertanto, l’ottenimento delle agevolazioni in discorso è condizionata al rispetto delle disposizioni recate nel decreto ministeriale, e, tra sesse, delle prescrizioni di cui all’art. 3 che, per un verso, stabilisce la necessaria allegazione dell’asseverazione al progetto degli interventi redatto dal professionista incaricato ( così il comma 3: “il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l’asseverazione di cui al comma 2, è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente […]”), e, per l’altro verso, sancisce l’obbligo di deposito contestuale al fine di beneficiare delle agevolazioni (al comma 5, prevede che “l’asseverazione di cui al comma 2 e le attestazioni di cui al comma 4 sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-quater, del citato decreto legge, n. 63 del 2013″).
Ringrazio l’Avv. Alessia Biscuola per il contributo.
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