Nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 53 del 25 novembre 2019 è pubblicata la Legge regionale 22 novembre 2019, n. 69 recante “Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alle leggi regionali 65/2014, 64/2009, 5/2010 e 35/2015”.
Questa legge introduce diverse modifiche nella gestione del territorio e in materia urbanistica, ma di particolare interesse è l’introduzione di un nuovo procedimento di controllo per le costruzione in zona sismica attraverso il programma regionale ‘Portos’ per la trasmissione e la gestione delle domande di autorizzazione. Inoltre sono state semplificate le procedure per gli interventi di minore rilevanza.
Questa modifica alle disposizioni regionali, in particolare alla L.R. 65/2014, si è resa necessaria per le nuove disposizioni in materia sismica contenute nel D.L. 32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri) convertito con modificazioni dalla L. 55/2019 (in particolare Art. 3 “Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche”).
Con la Delibera DGRT n. 663/2019 è stato approvato:
– l’Allegato 1 contenente “Linee Guida di prima applicazione delle disposizioni in materia di costruzioni in zone sismiche di cui all’articolo 3 del DL 18 aprile 2019, n.32 (Sblocca cantieri) e gli allegati A e B.
La finalità è quella di
– individuare le disposizioni dell’ordinamento regionale non più applicabili, in quanto incompatibili con la normativa statale sopravvenuta. Ciò, nelle more dell’emanazione della legge di conversione del decreto legge statale, e del successivo adeguamento delle disposizioni regionali alle norme definitive nazionali;
– dare attuazione a quanto stabilito dall’articolo 94 bis, comma 2 del d.p.r.380/2001 che attribuisce alle regioni, nelle more dell’emanazione di linee guida statali, di individuare le elencazioni degli “interventi rilevanti”, degli “interventi di minore rilevanza”, nonché degli interventi “privi di rilevanza”, ai fini della pubblica incolumità.
Resta fermo che, allorquando saranno emanate le linee guida ministeriali di cui all’articolo 94 bis del d.p.r.380/2001, le elencazioni degli interventi individuate dalla Regione mediante l’Allegato 1 e gli allegati A e B dell’Allegato 1, saranno adeguati.
Tra le opere prive di rilevanza ai fini sismici che sono contenute nell’Allegato B sono evidenziate anche le piscine di ridotte dimensioni:
Piscine fisse entro terra con altezza delle pareti inferiore a 2,5 m ad eccezione di situazione geologico tecniche sfavorevoli e/o di pericolosità̀ elevata e/o molto elevata così come definito dagli strumenti urbanistici
Per questo tipo di opere prive di rilevanza sono previste procedure semplificate per l’autorizzazione:
a) Sono trasmessi gli elaborati: relazione tecnica, elaborati grafici architettonici ed elaborati grafici strutturali, prima dell’inizio dei lavori, ai sensi dell’articolo 93 del d.p.r. 380/2001;
b) ai sensi dell’articolo 65, comma 8 bis, non è presentata la relazione di ultimazione dei lavori ma solo una dichiarazione di regolare esecuzione, a seguito della conclusione dei lavori (ai sensi dell’articolo 67, comma 8 bis del d.p.r. 380/2001).
Tali interventi sono esenti da oneri di istruttoria e non sono sorteggiabili per i controlli a campione.
Nota: Regione Toscana aveva già adottato, a differenza di altre regioni, una “lista” di interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità. Per questo motivo ai sensi dell’Art. 3 c. 2 della L. 55/2019 ha potuto adottarne i contenuti: Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, già adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lette- re b) e c). A seguito dell’emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.
Testo legge regionale:https://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/pdl/2019/pdl381_burt.pdf