In seguito agli eventi organizzati da Ingegneria Sismica Italiana relativi al Sismabonus 110%, è stato creato un elenco delle risposte ai quesiti ricorrenti, a cura del Dott. Francesco Veroi. L’elenco sarà aggiornato periodicamente. Aggiornamento n. 07 del 26/01/2021.
Ne cito alcuni tra i più frequenti.
D. Come si determina esattamente la natura residenziale di un condominio ai fini del riconoscimento del superbonus per interventi sulle parti comuni?
R. Con la circ. n. 24/E è stato chiarito che il superbonus si applica soltanto se riguarda un edificio residenziale considerato nella sua interezza; precisa la circolare che “qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio”. Al riguardo si raccomanda di prestare attenzione alla definizione di unità “destinata” a residenza; in altri termini non sembra sufficiente la classificazione catastale in categoria A (diversa da A/10), dovendo avere riguardo anche alla stabile utilizzazione effettiva.
D. È applicabile il superbonus per un intervento di riqualificazione strutturale e sismica fatta su un edificio composto da tre unità immobiliari degli stessi proprietari?
R. A decorrere dal 2021 è cambiata la normativa – comma 9, lettera a) dell’art. 119 – e pertanto le disposizioni del superbonus si applicano anche alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Per edifici composti da più di quattro unità possedute da unico proprietario resta quindi l’esclusione dal superbonus.