Il testo che si legge nella bozza della Legge di Bilancio Art. 24 prevede l’obbligo di stipulare «contratti assicurativi a copertura dei danni alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale» a carico di tutte le imprese con sede legale in Italia e di tutte le imprese estere con stabile organizzazione in Italia.
La scadenza fissata è quella del 31 dicembre 2024.
La copertura riguarda i «danni alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale». Per “eventi catastrofali” si intendono «sismi, alluvioni, eruzioni vulcaniche, fenomeni di bradisismo, frane, inondazioni e esondazioni».
Per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa dai 200mila euro a un milione di euro.
L’operatore assicurativo potrà offrire la copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile. Il contratto prevede un eventuale scoperto (o «franchigia assoluta») di non oltre il 10-15% del valore dei beni assicurati e l’applicazione di premi proporzionali al rischio. Viene prevista inoltre la copertura statale, attraverso la Sace, fino al 50% degli eventuali indennizzi, fino a un massimo di 5 miliardi per ciascun anno del triennio 2024-2026. Nella bozza è prevista la necessaria dotazione finanziaria della misura.
Fonte: DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 2023 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026
Fonte immagine: Il Sole 24 Ore