Nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2024 è stato pubblicato il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, contenente Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.
L’articolo 14 del decreto-legge n. 63/2024 modifica l’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, che riguarda l’attuazione della direttiva Seveso III. La modifica stabilisce che, per gli impianti di interesse strategico nazionale, qualora dalla valutazione del rapporto di sicurezza emergano carenze che non comportano un rischio grave e imminente, il Comitato Tecnico Regionale (CTR) deve disporre misure di salvaguardia precauzionali e fissare un termine non superiore a quarantotto mesi per la trasmissione definitiva del rapporto di sicurezza.
Decorso tale termine, se le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti risultano nettamente insufficienti, viene disposta la limitazione o il divieto di esercizio. La limitazione di esercizio è applicata specificamente all’impianto, al deposito, alla attrezzatura o all’infrastruttura per cui è stata rilevata la carenza.
Ecco il testo integrale dell’articolo:
Art. 14 Rapporto di sicurezza per gli impianti di interesse strategico nazionale 1. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali non deriva un rischio grave e imminente, il CTR dispone in via cautelativa misure di salvaguardia e assegna termine non superiore a quarantotto mesi per la definitiva trasmissione del rapporto di sicurezza. Decorso tale termine, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti sono nettamente insufficienti, e' disposta la limitazione o il divieto di esercizio. La limitazione di esercizio e' disposta con riferimento all'impianto, al deposito, alla attrezzatura o alla infrastruttura cui e' specificamente riferibile la carenza rilevata.».
Si ricorda che l’Allegato II del D.Lgs. 105/2015 riporta:
Dati e informazioni minimi che devono figurare nel Rapporto di sicurezza di cui all’art. 15
1. Informazioni sul sistema di gestione e sull’organizzazione dello stabilimento in relazione alla prevenzione degli incidenti rilevanti – Queste informazioni devono tener conto degli elementi di cui all’allegato 3.
2. Presentazione del sito dello stabilimento:
a) descrizione dello stabilimento e della sua collocazione territoriale, includendo informazioni quali posizione geografica, dati meteorologici, geologici, idrografici e, se rilevante, la sua storia;
…
4. Identificazione e analisi dei rischi di incidenti e metodi di prevenzione:
a) descrizione dettagliata dei possibili scenari di incidenti rilevanti e delle loro probabilita’ di accadimento o delle condizioni in cui tali scenari possono prodursi, corredata di una sintesi degli eventi che possono avere un ruolo nell’innescare ognuno di tali scenari, con cause interne o esterne all’impianto; comprendente in particolare:
…
iii) cause naturali, ad esempio terremoti o inondazioni;
Alla luce dei recenti eventi alluvionali derivanti da fenomeni meteorici intensi, o con riferimento agli eventi sismici, diventa necessario applicare i principi descritti nella norma UNI/TS 11816, di cui abbiamo parlato qui.
Fonte immagini: The Oklahoman – “Flooded refinery east side of Coffeyville, Kansas Monday morning July 2, 2007. By Gary Crow, for The Oklahoman”