Cassazione Penale, Sez. 4, 04 luglio 2017, n. 32105 – Colpito mortalmente alla testa da una putrella. Responsabile il direttore tecnico di cantiere e RSPP
…l’imputato lamenta genericamente l’assenza di un preciso dovere di vigilanza nei confronti degli operatori in cantiere che non fossero alle sue dirette dipendenze, assunto del tutto infondato e smentito dal contenuto della posizione di garanzia di direttore tecnico di cantiere e responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che il ricorrente neppure contesta, deducendo genericamente di non essere il datore di lavoro della parte offesa. In proposito, è sufficiente ribadire che, secondo consolidati principi, il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, tra cui rientra il dovere di segnalare situazioni di pericolo, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l’esecuzione sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti.
Fonte: Olympus