I trabattelli, o ponti mobili su ruote a torre, sono molti utilizzati nei lavori di edilizia e manutenzione. Quale formazione deve avere l’utilizzatore, che spesso si occupa anche del montaggio e dello smontaggio del trabattello stesso?
Nell’organizzazione della formazione in merito all’uso dei trabattelli si possono applicare le stesse considerazioni applicabili alle scale portatili, quindi formazione dell’operatore sui lavori in quota e sul corretto svolgimento di attività da eseguirsi in altezza. Si dovrà però tenere presente che al trabattello si associano anche i rischi collegati al montaggio e smontaggio dello stesso.
Durante il montaggio e smontaggio dei trabattelli si fa uso di DPI anticaduta, si opera su una struttura non ancora completamente “in sicurezza” e diventa quindi importante che l’operatore sia ben addestrato in merito alle azioni da eseguire (e da non eseguire). La formazione dell’operatore che deve lavorare con il trabattello dovrà quindi avere una componente importante relativa alla parte pratica.
Per definire il programma formativo per i lavoratori adibiti all’uso del trabattello si può fare riferimento alla Circolare MLPS 30/2006 in cui, pur richiamando ancora il D.Lgs. 626/94, vengono dati chiarimenti in merito alla formazione degli addetti al montaggio e smontaggio dei trabattelli.
Per quanto riguarda la formazione degli addetti al montaggio, smontaggio o trasformazione dei trabattelli e per la stessa motivazione di cui sopra, si ritiene che il datore di lavoro debba dare attuazione a quanto già previsto dall’art. 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 626/94, tenendo comunque presente, per ciò che riguarda l’addestramento, i contenuti generali di cui al secondo e al quarto punto del modulo pratico dell’Accordo Stato, regioni e province autonome, del 26 gennaio 2006 pubblicato sulla G.U. in data 23 febbraio 2006.
L’Accordo citato dalla circolare è quello relativo “Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi per lavoratori e preposti addetti all’uso di attrezzature di lavoro in quota” oggi collocato nell’All. XXI del D.Lgs. 81/08 e che contiene anche le indicazioni in merito alla formazione dei lavoratori addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi.
Il programma formativo per gli addetti al ponteggio è riassunto nella tabella seguente.
Modulo giuridico-normativo (4 ore) | |
Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni – Analisi dei rischi – Norme di buona tecnica e di buone prassi – Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri |
2 ore |
Titolo IV, Capo II limitatamente ai “Lavori in quota” e Titolo IV, Capo I “Cantieri” |
2 ore |
Modulo tecnico (10 ore) | |
Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo, progetto |
4 ore |
DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione |
2 ore |
Ancoraggi: tipologie e tecniche |
2 ore |
Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie |
2 ore |
Modulo pratico (14 ore) | |
Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG) |
4 ore |
Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP) |
4 ore |
Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP) |
4 ore |
Elementi di gestione prima emergenza – salvataggio |
2 ore |
Tab. 1: programma del corso per addetto al ponteggio
Le parti relative all’addestramento degli addetti al ponteggio e che la circolare richiama anche per la formazione degli addetti all’uso del trabattello sono la seconda e la quarta del modulo pratico, quindi:
Pertanto ad oggi, in mancanza di un corso con durata e contenuti specificati per gli addetti all’uso, al montaggio e allo smontaggio del trabattello, il datore di lavoro nel redigere il programma formativo dovrà:
Un piano formativo che tenga conto di queste indicazioni e che si rivolga agli addetti all’uso dei trabattelli potrebbe quindi essere il seguente:
Modulo giuridico – normativo
Modulo tecnico
Modulo addestramento
La durata della formazione proposta può essere decisa dal datore di lavoro, dopo aver sentito il parere del SPP e dell’RLS (come prescritto dagli articoli 33 e 50 del D.Lgs. 81/08).
Dove è possibile trovare supporto per svolgere questa formazione?
Nel volume “Corso di formazione per addetti ai lavori in quota“ acquistabile su Amazon o su EPC.it.
Per una trattazione più approfondita nella “Guida ai lavori in quota“, EPC Editore