Spesso mi viene proposta l’inclusione delle scaffalature, comunemente impiegate in azienda, nella definizione di “attrezzatura di lavoro” ai sensi dell’Art. 69 del D.Lgs. 81/08.
L’Interpello 16/2013 chiarisce questo punto:
Per quanto sopra detto, si ritiene che le scaffalature metalliche non siano attrezzature di lavoro, come definite dall’art. 69, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, salvo i casi in cui le stesse rientrino nella definizione di “macchine” ai sensi del D.Lgs. n. 17/2010.
Quindi le scaffalature “non automatizzate” non sono da ritenersi attrezzature, ma possono rientrare nella categoria degli arredi.
Qui il testo dell’Interpello.