L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un interpello con oggetto Superbonus: cambio di zona sismica del Comune nel quale è situato l’immobile oggetto degli interventi di demolizione e ricostruzione.
Ne avevamo già scritto su questo blog (vedi il post) e anche nel libro “Valutare il rischio sismico” fin dalla prima edizione: il cambio di zona sismica di un Comune è una facoltà delle Regioni e non influenza l’accesso al bonus dal momento in cui la zonizzazione del sito di intervento sia coerente con le richieste di legge, ovvero la presenza di zone 1, 2 e 3 (viene esclusa solo la zona 4).
L’Interpello citato riporta:
Va, tuttavia, rilevato che la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del decreto ministeriale n. 58 del 2017 e delle linee guida ad esso allegate, con il parere prot. n. 7876 del 9 agosto 2021, ha precisato che nel caso in cui le Regioni dispongano il passaggio di un Comune dalla zona sismica 4 alla zona sismica 3, possono accedere alle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus – sia pure limitatamente alle spese sostenute a partire dalla data in cui ha effetto il passaggio in zona sismica 3 – anche i soggetti, in possesso di un titolo abilitativo, che non hanno allegato l’asseverazione alla richiesta del predetto titolo abilitativo ovvero non la hanno presentata prima dell’inizio dei lavori in quanto, a tali date, il Comune risultava in zona sismica 4. Ciò a condizione, tuttavia, che l’adempimento sia effettuato prima della fruizione del beneficio fiscale e, pertanto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale va riportata la detrazione, nel caso di fruizione diretta del Superbonus, ovvero, in caso di opzione per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla predetta detrazione ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio, prima dell’esercizio di tale opzione.
Il riferimento completo è consultabile nella Risposta n. 764/2021 (link).
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