Il testo del comunicato è il seguente: “Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha approvato, in esame definitivo, un disegno di legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.
Il testo introduce un quadro giuridico uniforme per il coordinamento delle procedure e delle attività che si rendono necessarie, nelle fasi conclusive e successive allo stato di emergenza, nei territori colpiti da eventi calamitosi. Il disegno di legge introduce, in merito, lo stato di “ricostruzione di rilievo nazionale”, affidato al dipartimento Casa Italia, e definisce un modello unico di ricostruzione delle aree colpite, atto a garantire certezza di durata, stabilità e velocità dei processi di ricostruzione.”
Il testo della bozza di DDL è il seguente:
In merito agli eventi calamitosi oggetto del decreto, si riporta quanto previsto dall’Articolo 1:
“1. Le disposizioni della presente legge disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo per i quali sia cessato o revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato ai sensi dell’articolo 24 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e per i quali ricorrano le condizioni di cui all’articolo 2. Rimangono ferme le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.”
Per quanto riguarda la ricostruzione privata (Art. 9) si ribadisce quanto in sostanza già previsto finora, ovvero che “per gli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all’articolo 1, ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell’articolo 2, le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione, nonché i limiti, i parametri generali, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione sono definiti con apposite disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui al citato articolo 2”.
In merito al tema dell’assicurazione privata per i danni catastrofali, come già prevista dalla Bozza di Finanziaria, l’Art. 25 riporta:
“Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di schemi assicurativi finalizzati ad indennizzare persone fisiche ed imprese per i danni al patrimonio edilizio cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare la platea dei soggetti aventi diritto all’indennizzo e la tipologia di immobili ammissibili a tali forme di copertura, assicurando l’efficiente coordinamento degli schemi assicurativi a supporto della ricostruzione con le altre tipologie di intervento pubblico varate, secondo la normativa vigente, in occasione di eventi calamitosi e catastrofali;
b) individuare la tipologia dei rischi assicurabili, dei danni suscettibili di indennizzo e l’entità dei massimali assicurativi, in attuazione di standard e criteri idonei a garantire adeguata ed uniforme copertura dell’intero territorio nazionale;
c) valorizzare forme di compartecipazione delle imprese assicurative private allo sviluppo dei predetti schemi assicurativi, anche al fine di mitigare, contenere e razionalizzare gli impatti sulla finanza pubblica derivanti dall’attuazione delle misure di intervento pubblico attivate in occasione di eventi calamitosi e catastrofali, a supporto del superamento dell’emergenza ad essi correlata e a ristoro dei danni da essi cagionati.“
Fonte immagine: Sede Protezione Civile