I temi del cambiamento climatico e delle catastrofi naturali hanno assunto negli ultimi anni una rilevanza sempre maggiore in conseguenza dell’aumentata frequenza di eventi meteorologici estremi e dell’entità dei danni provocati.
Per questo la Legge di Bilancio 2024 ha previsto l’obbligo per le imprese produttive di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, una copertura assicurativa contro i rischi catastrofali, identificati in sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Sono oggetto di copertura:
Le compagnie di assicurazione sono, a loro volta, obbligate, a “contrarre”, cioè ad accettare i rischi, secondo modalità che saranno oggetto di precisazioni tecniche in un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy.
L’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ha pubblicato a giugno 2024 un report dal titolo “Indagine sulle polizze a copertura dei rischi catastrofali”. Il report esamina le polizze assicurative disponibili sul mercato italiano che coprono rischi catastrofali, come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
Per l’IVASS “affinché il nuovo sistema possa trovare effettiva e diffusa applicazione saranno cruciali la semplicità dei prodotti assicurativi offerti, l’adozione di modalità di sottoscrizione semplificate e la massima trasparenza circa l’estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni.”
l rapporto analizza 46 polizze di 14 compagnie, 34 per PMI e 12 per clienti retail, valutando la copertura per rischi come terremoti e alluvioni.
La maggior parte delle coperture catastrofali è inclusa in polizze più ampie (come quelle per incendi), mentre l’offerta di polizze specifiche per eventi catastrofali è limitata.
Il report esamina anche le polizze parametriche, che offrono un risarcimento automatico basato su parametri predefiniti, come la magnitudo di un terremoto.
L’IVASS ha analizzato le coperture e le esclusioni nelle polizze, ricavando le seguenti conclusioni:
Tutte le polizze esaminate nel rapporto prevedono che la garanzia sia prestata solo se i fabbricati da assicurare rispettano determinati requisiti di costruzione. Le compagnie sono solite suddividere i fabbricati secondo classi costruttive di merito, generalmente da 2 a 4, caratterizzate da requisiti via via crescenti di robustezza e qualità, soddisfatti i quali è possibile ottenere progressive riduzioni dei premi.
Essendo le coperture collegate sempre alla garanzia incendio, in taluni casi rilevano anche le caratteristiche di resistenza al fuoco dei materiali, sebbene non direttamente rilevanti per certi rischi catastrofali. L’esistenza di esplodenti, infiammabili e merci speciali influisce sulla valutazione del rischio e quindi deve essere espressamente dichiarata in polizza.
Le caratteristiche dei fabbricati devono essere dichiarate dall’assicurato. Questo rappresenta un punto di attenzione e complessità, l’assicurato potrebbe infatti non essere a conoscenza delle caratteristiche costruttive che presuppongono competenze altamente tecniche.
In tutte le polizze esaminate nel report, la garanzia “terremoto” copre sempre i danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da un sisma, otto compagnie coprono anche i casi di incendio, scoppio ed esplosione conseguenti al terremoto.
Sette compagnie assicurano anche le spese per: demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto dei residui del sinistro alla più vicina e idonea discarica; rimozione, trasporto, deposito e ricollocamento delle cose mobili assicurate per consentire il ripristino dei locali; pagamento degli onorari dei periti e dei consulenti nominati per l’accertamento del danno e la liquidazione dei sinistri; riprogettazione del fabbricato, compresi gli oneri per la ricostruzione del fabbricato medesimo, ad esclusione di eventuali multe, ammende, sanzioni amministrative, ecc.
Cinque compagnie indennizzano i danni indiretti come i maggiori costi sostenuti o i minori ricavi conseguiti a seguito dell’evento per interruzione o intralcio della normale attività di impresa: l’indennizzo è riconosciuto per lo più sotto forma di una diaria per il fermo dell’attività.
Tutte le polizze esaminate offrono una garanzia unica per la copertura dei danni provocati da alluvione, da inondazione; in quattro casi è incluso anche l’“allagamento”. Sono coperti anche i casi di incendio, scoppio ed esplosione conseguenti ad alluvione e inondazione. Molte polizze estendono la validità della copertura ad alluvioni e inondazioni provocate da terremoto o da franamento, smottamento o cedimento del terreno.
Le garanzie coprono, in genere, “i danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o bacini”.
Quale condizione di assicurabilità, tre compagnie richiedono che “l’evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o meno” ed una che “la garanzia è operante solo se gli effetti dannosi si possono riscontrare anche su altre cose, strutture e edifici assicurati e non, posti nelle vicinanze”.
Oltre ai danni diretti, possono essere assicurate le spese per demolizione, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla più vicina discarica, deposito e ricollocamento delle cose mobili assicurate per il ripristino dei locali, pagamento degli onorari dei periti e dei consulenti nominati per l’accertamento del danno e la liquidazione dei sinistri, riprogettazione e ricostruzione del fabbricato. Cinque compagnie indennizzano il fermo dell’attività. La garanzia prestata prevede periodi di carenza della durata di 15, 20 o 60 giorni.
Nel report viene evidenziata la complessità di alcune polizze, la mancanza di trasparenza nelle condizioni e le difficoltà per i clienti nel comprendere i rischi coperti, e in generale, il report suggerisce una semplificazione dei prodotti assicurativi e maggior chiarezza nelle coperture offerte.
La scadenza prevista dalla Legge di Bilancio del 31 dicembre si avvicina, e la proposta assicurativa appare, alla luce dell’analisi dell’IVASS, ancora poco chiara e in certi aspetti lacunosa. Attendiamo l’approssimarsi della scadenza dell’adempimento per conoscere se, anche alla luce di queste considerazioni, l’obbligo previsto di assicurazione per rischi catastrofali potrà essere rinviato rispetto alla data inizialmente prevista.
Fonte: rapporto IVASS (link)
Nota 1: confronta art. 1, commi 101-112 della legge n. 213 del 30 dicembre 2023, G.U. – Serie Generale n. 303. L’obbligo riguarda le imprese produttive italiane (o estere, ma operanti stabilmente sul territorio italiano) e richiede di sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2024, polizze assicurative a copertura dei danni ai beni direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio italiano. Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole e le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.